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Chiarimento sull’invio delle spese mediche al SistemaTS per il 2020

In questi giorni abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di alcuni clienti, su una comunicazione ricevuta da parte dei commercialisti, in merito al fatto che in seguito a una circolare del 16 Ottobre dell’Agenzia delle Entrate, al Sistema Tessera Sanitaria vengano inviati esclusivamente i dati relativi alle spese mediche per cui spetta la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef, pagate in modo tracciato e che non vanno inviate le spese effettuate con pagamenti non tracciati.
NON E’ ASSOLUTAMENTE VERO! Ribadiamo che vanno inviate al SistemaTS le spese sanitarie pagate sia con sistemi tracciati che non tracciati.

La circolare, in realtà poco precisa, viene chiarita dal Decreto MEF del 19/10/2020, nel quale si specifica nell’Art.2 la comunicazione tra il soggetti tenuti all’invio di spese mediche e il SistemaTS:

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi […] comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento* delle spese sanitarie, di cui all’articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2020. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680**, della legge di bilancio 2020.

* Per modalità di pagamento si intende se effettuato in maniera tracciata (es: bancomat, carta di credito, ecc.) o non tracciata (es: contanti).
** Le esclusioni valgono solo per le spese sostenute per i medicinali e per le strutture ospedaliere convenzionate

Nell’Art. 4 invece viene spiegata la comunicazione successiva, che avviene tra il SistemaTS (e quindi non più l’utente che ha già trasmesso le informazioni secondo la norma dettata dall’Art.2) e l’Agenzia delle Entrate.

[…] con riferimento ai dati di spesa sanitaria e veterinaria sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa secondo quanto previsto dall’art. 5 del Decreto 31/7/2015, ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulti, sulla base dei dati di cui all’art. 2 del presente decreto, effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, per le spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse da quelle di cui all’art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020.

Ricordiamo che i nostri software, da Gennaio 2020 rispettano la normativa vigente.

Per il riferimento normativo completo è possibile scaricare il file qui:
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/67803/Articolato_DM_19_10_20.pdf/ca98d28f-cd99-020b-c9e7-72b353682fcc