La Fatturazione Elettronica porterà ad un cambiamento nella modalità di apposizione della marca da bollo per le fatture esenti Iva: la marca da bollo verrà sostitutita da un pagamento che a fine anno dovrà fare il soggetto che emette la fattura all’erario.
Si dice che il bollo viene assolto “in modo virtuale” in quanto fisicamente non c’è la vera e propria apposizione della marca.
Tutto sommato il bollo virtuale semplifica di molto l’applicazione di questa tassa sostitutiva dell’IVA. Il bollo dovrà essere applicato sempre dal soggetto emittente la fattura e non sarà possibile demandare al cliente l’apposizione della marca.
Relativamente alla fatturazione elettronica il processo del bollo virtuale si è notevolmente semplificato rispetto ad altri documenti informatici, riducendosi esclusicamente alla presentazione di un F24 annuale.
Infatti mentre per tutti i documenti informatici soggetti a bollo è necessario procedere con una richiesta di autorizzazione e fare il pagamento tramite modello apposito, per i soli bolli delle fatture elettroniche sarà sufficiente pagare l’importo dei bolli emessi utilizzando un modello F24 con il codice di pagamento 2501 alla sezione erario entro 120 giorni dalla fine dell’anno fiscale
Quindi per i i bolli del 2019 si avrà tempo per fare l’F24 di pagamento da gennaio ad aprile 2020.
Il tutto avvalorato da un nostro cliente che ha posto una domanda all’AE circa il bollo virtuale: riportiamo la risposta che è stata data alla sua richiesta:
- Gentile signor ……….
per quanto riguarda l’introduzione, dal 2019, dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, l’imposta di bollo dovuta sulle fatture non assoggettate ad IVA andrà assolta con un unico versamento entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta.
A stabilirlo è il DM 17 giugno 2014 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/26/14A04778/sg).
§Il versamento, da effettuare esclusivamente in via telematica, si effettua con F24 indicando il codice tributo 2501 (http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7B4D41605A-8A05-430F-97C8-59450A7739A8%7D).
Impropriamente questa modalità di pagamento è definita dagli operatori attualmente coinvolti “bollo virtuale”, per sottolineare la mancata applicazione del contrassegno fisico.
Le disposizioni attualmente in vigore escludono invece l’applicazione del bollo virtuale propriamente detto sui documenti informatici.
Per completezza delle informazioni sul bollo virtuale, precisiamo che la richiesta di autorizzazione va presentata in via cartacea.
Il rilascio delle autorizzazioni è di competenza delle direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate, mentre, per uffici ed enti statali e per le Camere di commercio, le direzioni regionali.
In entrambi i casi la liquidazione annuale è svolta dalle direzioni provinciali.
Ribadiamo che nel suo caso non dovrà adire alla procedura del bollo virtuale, ma dovrà effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta entro la prima scadenza del 29 aprile 2020 con modello F24.
Cordiali saluti.
Quindi tutto sommato, niente di particolarmente difficile; rimane comunque il fatto che bisogna acquisire un ulteriore concetto fiscale, cosa non semplice per i non addetti ai lavori, soprattutto se già oberati dal dover assimilare la nuova fatturazione elettronica.